Abstract
Come noto, a partire dal 1° gennaio 2019, tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia potranno essere solo elettroniche: tale obbligo riguarda sia le operazioni poste in essere tra due soggetti passivi IVA sia quelle eseguite verso un consumatore finale. Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche tra soggetti privati sono state definite dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 89757/2018. A questo proposito, si ricorda che se la fattura viene predisposta e inviata al cliente in forma diversa da quella XML ovvero con modalità differenti dal Sistema di Interscambio, così come previsto dal Provvedimento n. 89757/2018, tale fattura si considera non emessa, con conseguenti sanzioni a carico del fornitore e con l’impossibilità di detrazione dell’IVA da parte del cliente.
Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. Decreto “Collegato Fiscale”) – in vigore dal 24 ottobre scorso e da convertire in legge entro 60 giorni – ha introdotto alcune agevolazioni in ambito sanzionatorio e di accertamento, oltre a delle semplificazioni in tema di emissione e annotazione della fattura elettronica, registrazione degli acquisti e detrazione dell’IVA.
Il presente contributo ha lo scopo di illustrare, pertanto, i diversi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con l’intento di evidenziare i vantaggi e le agevolazioni per i soggetti passivi IVA coinvolti nella gestione della fatturazione elettronica alla luce delle ultime novità normative.
Sanzioni più leggere
Le agevolazioni in termini sanzionatori, valevoli solo per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, consistono nell’azzeramento delle sanzioni di cui all’art. 6 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 se la fattura elettronica è emessa (rectius “trasmessa”) entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale), ai sensi dell’art. 1, co. 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 e non, come per la fatturazione analogica, entro gli ordinari termini di effettuazione dell’operazione. Questi ultimi, come è noto, si differenziano per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. Per i primi, la data di effettuazione dell’operazione coincide, in via generale, nel momento della stipulazione se trattasi di beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se beni mobili. Mentre per i servizi, in via generale, il momento di effettuazione dell’operazione si sostanzia con la data in cui è corrisposto, in tutto o parzialmente, il corrispettivo.
Inoltre, sempre per il primo semestre 2019, le sanzioni sopra citate si applicano con una riduzione dell’80% se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo.
Vantaggi pratici
La possibilità di acquisire la fattura sotto forma di file XML (eXtensible Markup Language) consente di velocizzare il processo di contabilizzazione dei dati contenuti nelle fatture stesse, riducendone i costi di gestione e il rischio di errore in fase di ottenimento delle informazioni. A ciò si aggiunga che la trasmissione e consegna esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio garantisce la data certa di emissione e consegna della fattura, incrementando, quindi, l’efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori.
Un ulteriore vantaggio, di cui può beneficiare qualsiasi operatore, consiste nella possibilità di consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute, attraverso il proprio software o in alternativa attraverso il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nella propria area “Fatture e Corrispettivi”.
Vantaggi fiscali
Sono inoltre riscontrabili alcuni vantaggi strettamente fiscali.
Oltre al venir meno dell’obbligo di tenuta dei registri IVA (ex 23 e 25 del D.P.R. 633/1972) per i soggetti passivi IVA in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture e che si avvalgono dei dati che l’Amministrazione Finanziaria mette loro a disposizione, il beneficio fiscale più importante e di più ampia portata consiste nella riduzione dei termini di decadenza dell’azione accertatrice (ex artt. 57, co. 1, del D.P.R. 633/1972 e 43, co. 1, del D.P.R. 600/1973) per tutti gli operatori IVA che effettuano e ricevono esclusivamente pagamenti tracciabili per tutte le fatture (sia emesse sia ricevute) con valore superiore ad Euro 500,00.
In pratica, se questa condizione viene rispettata, un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2019 e notificato il 5 gennaio 2024 sarebbe nullo. Difatti, affinché tale avviso di accertamento sia valido deve essere notificato entro il termine del terzo anno d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta oggetto di accertamento (i.e. 31/12/2023). Anche in caso di un solo pagamento ricevuto o effettuato in contanti per fatture di importo superiore a 500 euro, lo stesso avviso di accertamento potrebbe essere efficacemente notificato entro il termine ordinario del quinquennio successivo (i.e. 31/12/2025).
Tale agevolazione è applicabile anche per i contribuenti che emettono i corrispettivi con l’ulteriore condizione d’invio telematico degli stessi attraverso un registratore di cassa elettronico.
In conclusione, se da un lato vi è un necessario adeguamento dell’assetto amministrativo e contabile in vista dell’emissione e della ricezione delle fatture elettroniche, dall’altro, nel rispetto delle condizioni appena citate, vi è il vantaggio di poter considerare ex lege definitivo un periodo d’imposta due anni prima di quanto finora è stato fatto con la fatturazione cartacea.