Abstract
Proseguendo l’esperienza maturata da un viaggio esplorativo svolto con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza a New York, lo scopo di questo contributo è quello di offrire degli spunti di riflessione per le società italiane che intendono esportare negli Stati Uniti d’America.
Se il saldo commerciale mondiale degli Stati Uniti è caratterizzato da un forte avanzo pari a 1.171 mld di Euro, questo nei confronti dell’Italia risulta essere negativo per 27 mld di Euro: pur il cambio sfavorevole e quindi l’inutilizzo della leva della svalutazione monetaria storicamente utilizzata dal Belpaese, macchinari, abbigliamento, mezzi di trasporto, prodotti chimici e pelletteria e, inutile a dirsi, agroalimentari, portano l’Italia a mantenere la testa nel confronto import – export tra le due nazioni.
Se da un lato il rischio Paese statunitense risulta essere tra i più bassi, deve essere posta particolare attenzione alla regolamentazione degli scambi regolata dalla US Customs and Border Protection (CBP) del Department of Homeland Security (soprattutto in caso di trasferimento temporaneo di personale qualificato) ed alla normativa fiscale statunitense emanata e la cui vigilanza è demandata all’Internal Revenue Service (IRS).
Particolare attenzione deve essere posta dopo che la Corte Suprema Usa ha sancito la costituzionalità della normativa adottata dal South Dakota che prevede l’addebito ed il conseguente versamento della sales tax (l’imposta sul consumo ed utilizzo di beni, incluso l’utilizzo di beni strumentali) da parte di soggetti che abbiano un c.d. nexus (ossia requisito di imponibilità fiscale). I soggetti esportatori dovranno valutare con cura l’effetto potenziale di tale imposta: seppur il soggetto gravato da tale imposta è finanziariamente il consumatore, al cedente è richiesto ed è responsabile dell’addebito in sede di vendita dell’importo di tale imposta, prevista, oltretutto, in ben 45 Stati. Tale imposta incide sull’acquisto di beni strumentali per l’acquirente statunitense. Inoltre, se il bene acquistato o l’azienda acquirente non beneficia di un’esenzione, la sales tax si traduce in un aumento di costo dell’investimento.
La sentenza pone nero su bianco la tendenza di allargamento dell’identificazione del nexus indipendentemente dalla presenza fisica dell’operatore economico con l’obbiettivo di assoggettare a questa imposta, ad esempio, anche le transazioni effettuate online. In vista dei prossimi sviluppi da parte del Congresso che normi a livello federale il presupposto oggettivo di tale imposta, ad oggi può essere sufficiente sul territorio statunitense la presenza di dipendenti, di agenti, di servizi post vendita, l’apertura di uffici, etc. Risulta quindi già soddisfatto in presenza di una minima attività economica posta in essere sul territorio statunitense anche in assenza di una sede fisica.
Quali sono le azioni da intraprendere per una compliance fiscale nel caso di un esportatore italiano?
Dagli incontri svolti presso l’Italy-America Chamber of Commerce e un primario studio di Certified Public Accountants italiani, l’avvio di una filiale presupporrebbe all’operatore economico italiano esportatore la messa in atto di una serie di operazioni preventive volte al soddisfacimento degli adempimenti che sarebbero comunque richiesti ex post qualora l’IRS identificasse, anche nel caso di un agente incaricato in loco da un soggetto italiano, il nexus del soggetto italiano nel territorio statunitense.
Gli aspetti pratici sono l’apertura delle posizioni fiscali a livello federale, statale e locale, la tenuta della contabilità, la redazione di un bilancio d’esercizio nonché delle dichiarazioni dei redditi. Gli stati offrono incentivi fiscali volti alla stimolazione di investimenti ed all’incremento dei dipendenti (Job tax credit) per cui non è insolito che nei primi anni di attività non vi siano versamenti di imposta. Qualora la scelta sia quella di inviare dipendenti trasferiti dall’Italia, in base alla Convenzione previdenziale sottoscritta tra i due paesi, i dipendenti possono optare per l’adesione al sistema contributivo statunitense.
Le forme societarie che il sistema giuridico statunitense mette a disposizione sono le C-corporation, società con personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta; le S-corporation che, oltre ad essere la forma più comunemente adottata e simile da un punto di vista fiscale alla C-corporation, ha la possibilità di tassare il proprio reddito per trasparenza in determinate condizioni con il beneficio dell’imposizione del reddito di una sola volta e non, come per le società di capitali sia in sede di produzione di reddito sia in sede di distribuzione dello stesso. Le Limited Liability Company (LLC) sono società con autonomia patrimoniale e tassazione trasparente. Le General Partnership, invece, sono omologhe alle società in nome collettivo di diritto italiano: oltre alla responsabilità illimitata e solidale dei soci che rispondono con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte dalla società, il reddito prodotto è imputato per trasparenza. Infine, le Limited Partnership (LLP) sono comparabili alle società in accomandita semplice italiane.
Premettendo che ogni situazione è a sé, anche in vista della sentenza citata, il caso trattato ha visto la costituzione di una Corporation da parte di una S.r.l. italiana in comproprietà con i propri partner statunitensi. La base imponibile generata dalla stessa deve soddisfare criteri simili a quelli italiani (inerenza, certezza e competenza). Tale reddito viene tassato in capo alla Corporation tra il 15% ed il 35%. In sede di distribuzione di dividendi, vi è l’applicazione della ritenuta del 5% sugli stessi generando un credito d’imposta italiano sulle stesse.
Sarebbe opportuno che tale processo fosse seguito da un consulente italiano unitamente a un consulente in loco nonché dall’attività complementare dell’Italy-America Chamber of Commerce -presieduta dal Dott. Milani- che possa efficacemente assistere il soggetto italiano sia a livello giuslavoristico nelle procedure di ottenimento del visto per il personale trasferito sia alla ricerca di ulteriori business partner in loco.